Omologazione scarico moto: cosa dice la legge e cosa rischi davvero
Viaggiare in moto Pubblicato il 30 Luglio 2026 di Dimitri

Omologazione scarico moto: cosa dice la legge e cosa rischi davvero

Quando si parla di omologazione scarico moto il copione è sempre lo stesso: compri un terminale, il venditore ti dice «tranquillo, è omologato», e il primo motociclista che incontri al bar ti spiega che devi passare dalla Motorizzazione a farlo collaudare, sennò sono cinquecento euro di multa e il libretto ritirato.

Poi vai a cercare la norma e scopri che il Ministero dei Trasporti ha scritto nero su bianco l’esatto contrario, in una circolare che sta in giro dal 1997 e che quasi nessuno cita: sostituire il silenziatore con uno omologato per quel tipo di veicolo non è una modifica delle caratteristiche costruttive e non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione.

Sotto trovi cosa vuol dire davvero «omologato» su un terminale, dove si guarda per capirlo, quale è l’unico numero che conta durante un controllo, i tre articoli del Codice della Strada che possono scattare (con importi diversissimi fra loro) e la proposta di legge che in questo momento è in commissione alla Camera e che riguarda esattamente questo.

Cosa vuol dire «omologato» quando si parla di scarico

L’omologazione non è un timbro che qualcuno mette sul tuo pezzo: è un procedimento che riguarda un tipo di prodotto e che viene rilasciato al produttore del dispositivo. Il singolo terminale che hai in mano è omologato perché appartiene a una famiglia di prodotti già approvata, non perché sia stato esaminato uno per uno.

Per le due ruote il riferimento è il Regolamento ONU n. 92, che porta un titolo lunghissimo e chiarissimo: prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei *dispositivi silenziatori dello scarico di ricambio non originali* — nella sigla internazionale NORESS — destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5, per quanto riguarda le emissioni sonore. Categoria L significa ciclomotori, moto, tricicli e quadricicli: sono tutte lì dentro.

Da qui nasce la distinzione che serve tenere a mente, perché è quella che i controlli usano:

  • Originale: il silenziatore montato in fabbrica dal costruttore della moto.
  • Di ricambio omologato: un terminale non originale, ma approvato secondo le norme europee e destinato a quel tipo di veicolo. È la clausola che salta sempre nelle discussioni da bar: non basta che il pezzo sia «omologato» in astratto, deve essere omologato per la moto su cui lo monti.
  • Non omologato: il terminale da pista, spesso venduto proprio con quella dicitura. Bello, leggero, e per la strada non utilizzabile.

Vale la pena notare la stessa logica che ho già raccontato per un altro pezzo di equipaggiamento: anche l’omologazione del casco moto funziona così, con un’etichetta che certifica l’appartenenza a un tipo approvato e non una promessa generica di qualità.

Dove si guarda: la marcatura punzonata sul corpo

La circolare ministeriale del 24 novembre 1997 — Ministero dei Trasporti, Divisione IV, protocollo DC IV B/03 1997 — è nata proprio perché arrivavano segnalazioni di motociclisti multati per la «non originalità» del silenziatore. Il documento spiega agli organi di polizia come distinguere i tre casi, e lo fa con una descrizione fisica.

Il silenziatore originale riporta il marchio del fabbricante del veicolo, o un suo logo, più un codice alfanumerico.

Il silenziatore di ricambio omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo, anche un marchio internazionale di omologazione, di cui la circolare fornisce il fac-simile nella forma `e 00 0000`: la lettera che identifica il tipo di approvazione, il numero del Paese che l’ha rilasciata, il numero di omologazione.

E c’è una precisazione che risolve metà dei dubbi pratici: le marcature «devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi». Punzonate, non stampate su un adesivo. Se il tuo terminale ha l’omologazione soltanto su un’etichetta incollata, e sotto non c’è niente, hai un problema di prova — e un buon motivo per chiedere spiegazioni a chi te l’ha venduto.

Il posto dove guardare quindi non è il libretto, non è la scatola e non è la fattura: è il metallo.

La cosa che nessuno dice: il libretto non sa quale silenziatore hai

Qui sta il passaggio che ribalta la conversazione, e sta scritto tra parentesi nella circolare del 1997, dentro la frase in cui il Ministero elenca le sostituzioni ammesse:

Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.

Il tipo di silenziatore non è scritto sulla carta di circolazione. Non c’è, non c’è mai stato, non c’è nemmeno nel Documento Unico che oggi sostituisce libretto e certificato di proprietà — quello di cui parlo nella guida su quanto costa immatricolare una moto.

Il che ha una conseguenza pratica enorme: nessuno può contestarti «questo non è quello scritto sul libretto», perché sul libretto non c’è scritto nulla al riguardo. Il confronto documento-pezzo, che funziona per gli pneumatici — dove le misure sono davvero riportate e la difformità è sanzionabile — sullo scarico non è possibile.

Quello che si può verificare è un’altra cosa, e la vediamo fra due paragrafi.

Sostituire il terminale non è una «modifica» ai sensi dell’art. 78

L’articolo che tutti citano a memoria è il 78 del Codice della Strada, che impone la visita e prova presso gli uffici della Motorizzazione «quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72», oppure quando il telaio è stato sostituito o modificato. Chi circola con un veicolo modificato senza aver superato la visita e prova paga da 430 a 1.731 euro, con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Sono le cifre che alimentano il terrore da bar, e sono corrette — solo che si applicano a un caso diverso.

La circolare del 1997 affronta il punto di petto:

L’azione di «modifica» citata in detto articolo 78 si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato […] ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.

Tradotto: cambiare il terminale con uno omologato per la tua moto è manutenzione, non modifica. Rifare il sistema — collettori, curve, geometria, tutto l’impianto — con soluzioni non previste in omologazione è un’altra faccenda, e lì la Motorizzazione ci vuole passare.

Non è una lettura di parte. Lo stesso principio si ritrova nel prontuario operativo dell’ASAPS *Riferimenti operativi per la contestazione dell’art. 78 CdS*, scritto da un sostituto commissario della Polizia Stradale per gli agenti che devono contestare la violazione: il dispositivo silenziatore può essere sostituito con uno dello stesso tipo dell’originale o con un ricambio omologato secondo le norme europee destinato al medesimo tipo di veicolo, «e non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione». Quando la fonte che dice «non è sanzionabile» è il manuale di chi sanziona, la questione è abbastanza chiusa.

Il test a due condizioni per sapere quando l’art. 78 morde davvero

Lo stesso prontuario contiene un criterio generale che vale la pena portarsi dietro, perché serve per qualunque accessorio, non solo per lo scarico. L’articolo 78 va letto insieme all’articolo 236 del Regolamento di attuazione, e da quella lettura combinata emerge che l’assoggettamento all’articolo 78 richiede due condizioni insieme:

  1. la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata nell’appendice V al titolo III del Regolamento;
  2. quella caratteristica deve essere stata individuata con un apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Se manca una delle due, l’articolo 78 non si applica. Il caso di scuola citato nel prontuario è l’alloggiamento della targa: poiché non esistono provvedimenti che lo individuino fra le caratteristiche da aggiornare, la modifica dell’alloggiamento targa non deve essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione — così la nota ministeriale protocollo 102075/23.30 del 26 novembre 2009.

È il motivo per cui tante voci da forum non stanno in piedi: partono dal presupposto che qualunque pezzo diverso dall’originale faccia scattare il collaudo. Non funziona così.

L’unico numero che conta: il livello sonoro scritto sul tuo libretto

Chiusa la partita dell’articolo 78, resta quella vera. Sempre la circolare del 1997, ultimo capoverso:

Il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall’orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.

Ecco dove il libretto conta: non per il tipo di silenziatore, ma per il livello sonoro. È il valore in decibel misurato a veicolo fermo, con il motore a un regime prestabilito, che il costruttore ha dichiarato in omologazione e che sul documento di circolazione della tua moto c’è.

Due conseguenze pratiche.

La prima: il «limite di legge in decibel» valido per tutte le moto non esiste. Ogni volta che leggi una cifra secca spacciata per soglia nazionale, chi scrive sta semplificando. Il riferimento è il valore della tua moto, sul tuo documento.

La seconda: un terminale può essere perfettamente omologato e comunque metterti in difetto, se sul tuo modello supera quel valore. Ed è esattamente il caso del terminale omologato per un’altra moto, montato «tanto è omologato».

Il controllo, aggiunge il Ministero, è semplice da fare su strada. Cinquanta centimetri, un fonometro, il regime prescritto: nessuna perizia, nessun banco prova.

Il db killer: cosa dice la legge, e cosa non dice

Il db killer — il tubetto che riduce la sezione di uscita e abbatte il rumore — è il protagonista di metà delle discussioni sugli scarichi. Vale la pena essere precisi, perché qui la confusione è massima: nessuna norma italiana lo nomina. Non esiste un articolo che dica «il db killer è obbligatorio».

Quello che la legge dice è un’altra cosa, e la dice l’articolo 155, comma 2, del Codice della Strada: «Il dispositivo silenziatore, se prescritto, deve essere mantenuto in buone condizioni di funzionamento e non deve essere alterato». Chi viola l’articolo 155 paga da 42 a 173 euro (comma 5).

Il db killer entra da questa porta. Se il terminale è stato omologato con quel componente all’interno, togliendolo alteri il dispositivo silenziatore: non è più il pezzo che l’omologazione descrive, e con ogni probabilità sfondi il valore sonoro del libretto. La condotta è sanzionata perché è un’alterazione, non perché manchi un accessorio con un nome preciso.

C’è poi una terza norma che spesso viene ignorata e che invece è quella dai contorni più larghi: l’articolo 79 impone che i veicoli in circolazione siano tenuti «in condizioni di massima efficienza», tali da garantire la sicurezza e «il contenimento del rumore e dell’inquinamento», e al comma 2 rinvia al regolamento per le prescrizioni tecniche, fra cui espressamente la rumorosità. Sanzione del comma 4: da 87 a 344 euro, che salgono da 1.208 a 12.084 euro se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Tre articoli, tre multe molto diverse

Messi in fila, i tre scenari smettono di sovrapporsi. Questa tabella è la cosa che tengo a mente quando qualcuno mi racconta di «cinquecento euro di multa per lo scarico»:

SituazioneNormaSanzioneAccessorie
Silenziatore alterato o non mantenuto in efficienza (es. db killer rimosso)art. 155, commi 2 e 5da 42 a 173 €
Veicolo non in condizioni di efficienza / rumorosità fuori prescrizioneart. 79, commi 1 e 4da 87 a 344 € (da 1.208 a 12.084 € nelle competizioni)
Alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico senza visita e provaart. 78, commi 3 e 4da 430 a 1.731 €ritiro della carta di circolazione

Fra la prima riga e la terza c’è un fattore dieci. Ed è la ragione per cui conviene sapere in quale riga ti trovi prima di firmare il verbale.

Un dato di contesto utile: la riforma del Codice della Strada del 2024 — la legge 177 del 25 novembre 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024 — non ha toccato né l’articolo 78 né l’articolo 155. Nella circolare con cui il Ministero dell’Interno ha illustrato le modifiche ai comandi di polizia, l’elenco degli articoli novellati è lungo decine di voci e non comprende nessuno dei due. Quindi chi ti dice «con il nuovo Codice della Strada è cambiato tutto sugli scarichi» sta parlando di qualcosa che non è accaduto.

E se devi davvero passare dalla Motorizzazione: la scorciatoia non c’è

Mettiamo il caso pesante: hai rifatto l’impianto, non solo il terminale, e ti serve la visita e prova. Vale la pena sapere che dal 2021 esiste una procedura semplificata per aggiornare la carta di circolazione senza passare dagli uffici — e che lo scarico non ne fa parte.

Il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2021, individua le tipologie di modifica per le quali la visita e prova non è più richiesta: l’officina accreditata esegue il lavoro e rilascia una dichiarazione, e la Motorizzazione emette un tagliando adesivo da applicare sul documento. L’istanza va presentata sul modello TT 2119 entro trenta giorni dalla modifica; sui versamenti la circolare operativa della Motorizzazione civile di Verona indica 10,20 euro più 16,00 euro.

L’elenco dell’allegato A, però, è chiuso e cortissimo: sostituzione del serbatoio GPL, gancio di traino sui veicoli M1 e N1 (cioè automobili e furgoni leggeri, non moto), doppi comandi per le autoscuole, adattamenti per conducenti disabili. Gli allegati sono stati poi aggiornati due volte — con i decreti dirigenziali del 5 novembre 2021 e del 20 maggio 2022 — aggiungendo i sistemi ruote. Nemmeno dopo due revisioni l’impianto di scarico compare.

Morale: nell’unico caso in cui l’articolo 78 si applica davvero, la via breve non è disponibile. Si prenota, si va, si passa la visita e prova.

Cosa guardano alla revisione

La revisione è il momento in cui lo scarico viene osservato da vicino da qualcuno che è pagato per farlo. Le regole stanno nel decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, che si applica esplicitamente anche a «ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli — veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e».

Due voci del programma di controllo riguardano lo scarico.

Il punto 6.1.2, «Tubi di scappamento e silenziatori»: esame visivo con il veicolo su fossa o ponte sollevatore. I difetti sono il sistema fissato male o con perdite.

Il punto 8.1.1, «Sistema di protezione dal rumore», che è quello interessante. Il metodo prescritto è la «valutazione soggettiva», a meno che l’ispettore ritenga che il livello sonoro sia ai limiti del consentito: in quel caso può misurare il rumore a veicolo fermo con un apparecchio fonometrico. Fra i difetti c’è il caso di un elemento del sistema «mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore».

E sì, il fonometro nel centro di revisione c’è: fra le attrezzature minime richieste dal decreto, al punto 8, compare «un misuratore di livello sonoro», con obbligo di taratura almeno ogni dodici mesi.

Sulle scadenze, il decreto conferma per la categoria L la regola dei «quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni»: le conseguenze pratiche, i costi e le sanzioni li ho messi nella guida su ogni quanto va fatta la revisione della moto.

Il terminale «da pista» e i certificati che non esistono

Girano offerte di «omologazione» per terminali nati senza. Vale la pena capire perché non possono funzionare: l’omologazione, come dicevo all’inizio, è rilasciata al produttore per un tipo di dispositivo, all’esito di prove sul tipo. Non è un documento che il singolo motociclista possa procurarsi a posteriori per un pezzo che quel percorso non l’ha fatto. Un foglio comprato online non trasforma un terminale racing in un ricambio omologato: al massimo ti fa arrivare al controllo con una carta in mano e il metallo che dice un’altra cosa.

Un caso a parte, e circoscritto: per la circolazione nell’ambito di competizioni sportive su strada regolarmente autorizzate non ricorre l’accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive ai sensi dell’articolo 78 — così una nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 30 gennaio 1996 richiamata nel prontuario ASAPS. È l’eccezione della gara autorizzata, non un lasciapassare per il sabato pomeriggio.

Cosa cambierebbe con la proposta di legge in commissione

Questa è la parte fresca, e non la trovi nelle guide che si copiano fra loro. In questo momento la Camera ha in esame una proposta di legge che riscriverebbe esattamente il perimetro di cui stiamo parlando.

È l’atto A.C. 2201, «Modifica all’articolo 78 del codice della strada in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione», di iniziativa parlamentare, presentata il 16 gennaio 2025 e assegnata il 28 febbraio 2025 alla IX Commissione Trasporti in sede referente. Il dossier del Servizio Studi della Camera che la illustra porta la data del 9 febbraio 2026 e cita espressamente, fra i prodotti dell’aftermarket interessati, gli impianti di scarico.

Cosa prevede, in sintesi: aggiungere all’articolo 78 quattro nuovi commi, con l’effetto che i commi da 1 a 4 — quelli della visita e prova e della sanzione da 430 a 1.731 euro — non si applicherebbero ai componenti non previsti in origine dal costruttore purché omologati in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione per tipo e modello di veicolo, contrassegnati all’origine con le generalità del produttore e gli estremi dell’omologazione. In quei casi il veicolo sarebbe sottoposto solo a una visita — non anche alla prova — per constatare la corretta installazione, e la verifica potrebbe essere affidata a officine iscritte in un apposito registro.

Attenzione a come lo si legge: è una proposta, in commissione, non una norma in vigore. Se e come arriverà in porto non lo sa nessuno. La cito perché racconta due cose: che il problema è riconosciuto anche dal legislatore, e che la direzione di marcia è verso la semplificazione, non verso nuovi collaudi.

Frecce, specchietti e portatarga: gli altri pezzi che ti fanno multare

Lo scarico è il pezzo più chiacchierato, ma nei controlli non è il solo. Tre note rapide, sulle stesse basi.

Specchietti. La regola pratica che le riviste di settore riportano concordi: fino a 100 km/h di velocità massima ne basta uno omologato, oltre i 100 km/h ne servono due — e in ogni caso il numero deve coincidere con quello con cui la moto è stata omologata. Se è nata con due, due devono restare, anche se va piano. La marcatura da cercare è la lettera E in un cerchio seguita dal numero del Paese che ha rilasciato l’omologazione. Girare con specchietti non omologati, danneggiati o non regolarmente installati ricade fra i dispositivi non in ordine dell’articolo 79: da 87 a 344 euro.

Frecce. Stessa logica: sono dispositivi di equipaggiamento, devono essere omologati e funzionanti. Le frecce a LED «universali» comprate a pochi euro spesso non hanno alcuna marcatura, e questo — non il colore o la forma — è il problema.

Portatarga. Qui la buona notizia è documentata: la nota ministeriale del 26 novembre 2009 citata sopra stabilisce che la modifica dell’alloggiamento della targa non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione, perché la disciplina europea sui veicoli a due e tre ruote fissa dimensioni e posizione ma non le modalità di fissaggio, e non vieta l’uso di un portatarga. Resta però intatto l’obbligo che la targa sia visibile e leggibile: il portatarga inclinato di quaranta gradi che nasconde metà dei caratteri non è un problema di omologazione, è un problema di leggibilità della targa.

Se stai mettendo mano alla moto per la prima volta, i controlli di base da fare prima di ogni uscita — impianto luci compreso — li ho raccolti nella checklist pre-partenza, e le operazioni che conviene saper fare da soli nella guida di meccanica moto base.

La checklist da tenere in mente

Riassumo in sei righe quello che serve davvero quando cambi terminale.

  1. Verifica che l’omologazione sia per la tua moto, non generica. È la clausola «destinato al medesimo tipo di veicolo» della circolare del 1997.
  2. Cerca la punzonatura sul corpo del silenziatore, non un adesivo. Marchio del fabbricante più marchio internazionale di omologazione.
  3. Guarda il livello sonoro sul documento di circolazione: è quello il valore che un fonometro a 50 cm deve confermare.
  4. Conserva la documentazione del ricambio — dichiarazione di conformità, scheda tecnica, prova d’acquisto. Non è un obbligo di legge da tenere in moto, ma un controllo si chiude molto più in fretta.
  5. Non toccare il db killer se il terminale è stato omologato con quello dentro: è un’alterazione del dispositivo silenziatore.
  6. Se rifai l’intero impianto, mettici in conto la visita e prova: è l’unico caso in cui l’articolo 78 si applica, e la procedura semplificata del 2021 non copre lo scarico.

Un ultimo pensiero da motociclista, che non è normativo: il terminale che senti tu in sella e il terminale che sente chi abita al terzo piano alle sette del mattino sono lo stesso pezzo. Le regole sul rumore non esistono per rovinare la festa, esistono perché la moto continui a essere tollerata dove passa.

Le scadenze della moto in un posto solo

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Domande frequenti

Lo scarico omologato va messo sul libretto?

No. La circolare del Ministero dei Trasporti del 24 novembre 1997 (protocollo DC IV B/03 1997) stabilisce che la sostituzione del silenziatore con uno dello stesso tipo dell’originale, oppure con un silenziatore di ricambio omologato secondo le norme dell’Unione Europea e destinato al medesimo tipo di veicolo, non è una «modifica» ai sensi dell’articolo 78 del Codice della Strada e non richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. La visita e prova serve solo in caso di alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.

Come faccio a capire se il mio terminale è omologato?

Guardando il corpo del silenziatore. Secondo la stessa circolare, un ricambio omologato riporta il marchio del fabbricante del dispositivo più un marchio internazionale di omologazione, nella forma di una lettera seguita dal numero del Paese e dal numero di omologazione, e queste marcature devono essere punzonate sul corpo del dispositivo o sui suoi elementi. Un silenziatore originale riporta invece il marchio o il logo del costruttore della moto e un codice alfanumerico.

Quanti decibel può fare la mia moto?

Non esiste un limite unico valido per tutte. Il riferimento indicato dal Ministero è il valore massimo di rumore riportato nella carta di circolazione del singolo veicolo. L’accertamento consiste nella misura del rumore a 50 centimetri dall’orifizio di scarico, al regime di giri prestabilito, con un fonometro.

Che multa si rischia togliendo il db killer?

Nessuna norma nomina il db killer. Se il terminale è stato omologato con quel componente, rimuoverlo significa alterare il dispositivo silenziatore, condotta vietata dall’articolo 155 comma 2 del Codice della Strada e sanzionata dal comma 5 con una somma da 42 a 173 euro. Può concorrere l’articolo 79 comma 4, da 87 a 344 euro, se il veicolo non risulta in condizioni di efficienza quanto a rumorosità. La sanzione da 430 a 1.731 euro dell’articolo 78 riguarda un caso diverso: l’alterazione dell’intero sistema di scarico senza visita e prova.

Alla revisione controllano lo scarico?

Sì, in due punti del programma previsto dal decreto ministeriale 214 del 19 maggio 2017. Il punto 6.1.2 prevede l’esame visivo di tubi di scappamento e silenziatori, con difetti in caso di sistema fissato male o con perdite. Il punto 8.1.1 riguarda il sistema di protezione dal rumore: valutazione soggettiva dell’ispettore, che però può misurare col fonometro se ritiene il livello ai limiti del consentito, e difetto se un elemento risulta mancante o chiaramente modificato in modo da peggiorare la rumorosità.

Posso omologare a posteriori un terminale nato non omologato?

No. L’omologazione è un procedimento che riguarda un tipo di dispositivo e viene rilasciata al produttore all’esito di prove sul tipo, non al singolo proprietario sul singolo pezzo. Un certificato acquistato dopo l’acquisto del terminale non cambia la natura del prodotto. Il terminale venduto come «da pista» o «racing» è pensato per l’uso in circuito.

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